mercoledì 9 gennaio 2013

Il giuramento di Chavez può essere rinviato

(ANSA) - CARACAS, 9 GEN - Il Tribunale Supremo di Giustizia del Venezuela ha deciso che non e' necessario che Hugo Chavez formalizzi subito il suo nuovo mandato per essere considerato presidente rieletto del Paese. Luisa Estela Morales, presidente dell'Alta corte, ha annunciato la decisione, precisando che la nuova data per il giuramento - originariamente previsto per domani - sara' fissata dal Tribunale stesso, quando la salute del presidente lo permettera'.



In Venezuela Chávez non è ancora fuori dai giochi

di Maurizio Stefanini - LIMES 5/01/2013


Conseguenza implicita: “dunque non potrà giurare il 10 gennaio di fronte all’Assemblea nazionale per iniziare il suo nuovo mandato”. Che succederà ora?

Come tutti i documenti giuridici troppo verbosi e che cercano di mediare tra indicazioni opposte, anche la costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela tende a volte a essere confusa. Tra l’altro, appunto, sulla successione presidenziale. Secondo l’articolo 231 infatti - per evitare dispute facciamo riferimento alla traduzione in italiano presente su wikisource - “il candidato eletto prende possesso dell'incarico di presidente della Repubblica il dieci di gennaio del primo anno del suo mandato costituzionale, prestando giuramento dinanzi all'Assemblea nazionale. Se per qualsiasi motivo sopravvenuto il presidente della Repubblica non può prendere possesso dinanzi all'Assemblea nazionale, lo fa dinanzi al Tribunale supremo di giustizia”.

Però l’articolo 233 aggiunge che “sono cause di impedimento permanente del presidente della Repubblica: la morte, la rinuncia, o la destituzione decretata con sentenza dal Tribunale supremo di giustizia; l'incapacità fisica o mentale permanente accertata da una commissione medica designata dal Tribunale supremo di giustizia e con l'approvazione dell'Assemblea nazionale; l'abbandono dell'incarico, dichiarato come tale dall'Assemblea nazionale, e la revoca popolare del suo mandato. Quando si realizza una causa di impedimento permanente del presidente eletto prima che questi abbia preso possesso dell'incarico, si procede ad una nuova elezione a suffragio universale, diretto e segreto entro i trenta giorni consecutivi seguenti. Mentre si procede all'elezione ed in attesa della presa di possesso dell'incarico del nuovo presidente, il presidente dell'Assemblea Nazionale svolge funzioni di presidente della Repubblica. Se si realizza una causa di impedimento permanente del presidente della Repubblica durante i primi quattro anni del periodo costituzionale, si procede ad una nuova elezione a suffragio universale e diretto entro i trenta giorni consecutivi seguenti. Mentre si procede all'elezione ed in attesa della presa di possesso dell'incarico del nuovo presidente, il vicepresidente dell'Assemblea nazionale svolge funzioni di presidente della Repubblica. Nei casi sopra citati il nuovo presidente completerà il periodo costituzionale corrispondente. Se la causa di impedimento permanente si produce durante gli ultimi due anni del mandato costituzionale, il vicepresidente esecutivo assume la presidenza della Repubblica fino al suo completamento”.